All’agente della riscossione basta produrre l’estratto di ruolo per insinuarsi al passivo del contribuente per il credito tributario o previdenziale. Non servono dunque l’avviso di accertamento o di addebito contemplati dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 78/2010, convertito con la legge 122/10: la semplificazione della procedura incide sulla sola esecuzione coattiva individuale.
Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 33408 dell’11 novembre 2021, che risolve una questione di massima di particolare importanza, accogliendo il ricorso dell’AdR.