La distinzione tra “credito inesistente” e “credito non spettante” fa variare la sanzione da applicare in caso di indebita compensazione da parte del contribuente. Per poter intere un credito inesistente deve mancare, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e l’inesistenza non deve essere riscontrabile mediante controlli automatizzati o formali.
Con le sentenze 34443/21 e 34444/21, depositate il 13 novembre 2021, la Corte di cassazione ha chiarito la connotazione “reale o non reale” dei crediti fiscali indebitamente utilizzati in compensazione. Infatti, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 471/97, «si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del dpr 600/73 e all’articolo 54 bis del dpr 633/72».