Il cessionario del ramo d’azienda è responsabile del debito erariale del cedente non solo per le sanzioni irrogate, ma anche per le imposte liquidate relative a violazioni tributarie che erano state commesse dalla conferente oltre due anni prima della cessione d’azienda. Inoltre l’efficacia liberatoria anticipata del certificato dei carichi pendenti negativo - o del mancato rilascio dello stesso nel termine di quaranta giorni dalla richiesta fatta dal cessionario - si estende non solo alla previsione alle violazioni per le quali sia intervenuta già la contestazione e la irrogazione dì imposte e sanzioni, ma anche a quelle in corso di accertamento che risultino agli atti dell'Amministrazione finanziaria. A tal fini non basta dimostrare che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta successivamente rispetto alla scadenza del termine di quaranta giorni dalla richiesta del rilascio, dovendo verificarsi se a tale data non sia già intervenuta l’iscrizione a ruolo.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 40149 del 15 dicembre 2021 con cui ha rigettato il ricorso di una società, cessionaria di un ramo d’azienda.