In assenza della dichiarazione, l’imprenditore non ha diritto alla detrazione Iva se non ha mostrato all’ufficio le fatture di acquisto in sede procedimentale o in sede processuale, dimostrando di non aver potuto adempiere alla richiesta dell’ufficio per cause a lui non imputabili. In questi casi deve produrre in giudizio la documentazione dimostrativa del credito, ovvero registri Iva, liquidazioni e soprattutto fatture.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 3770 del 7 febbraio 2022, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.