L’amministrazione finanziaria può imputare al contribuente persona fisica i maggiori redditi accertati in capo alla società senza la necessità di distinguere fra interposizione fittizia o reale, quando sia dimostrato anche per presunzioni che egli sia l’effettivo titolare della società e ne abbia gestito uti dominus le relative risorse finanziarie.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 5276 del 17 febbraio 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.