La sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale disposta dal giudice non rileva ai fini del calcolo degli interessi. Questi, infatti, decorrono dalla notifica della cartella nonostante la sospensione cautelare disposta dall’autorità giudiziaria tributaria. La novella introdotta dal 1° gennaio 2016, che ha parificato il trattamento previsto in caso di sospensione amministrativa, rileva solo per la misura degli interessi non per la debenza.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 5692 del 22 febbraio 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.