Gli effetti della definizione agevolata della lite fiscale ex art. 6 del dl 119/2018 ottenuta dalla società di persone non si estendono ai singoli soci e viceversa.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza 6089 del 24 febbraio 2022, ha rigettato il ricorso dei contribuenti.
Secondo la Cassazione in tema di accertamento delle imposte sui redditi, riferito a società di persone, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili opera qualora sussista un valido accertamento a carico della società in ordine a ricavi non contabilizzati, e quest’ultimo costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci di utili eventualmente da essi percepiti.
Nel caso in esame, i soci avevano aderito alla definizione agevolata della lite tributaria e, a seguito del pagamento dell’importo previsto ai fini del perfezionamento della definizione agevolata, si era estinto il giudizio tra i soci richiedenti ed l’Agenzia delle entrate.
Tuttavia gli effetti della definizione agevolata non si applicano anche alla società. Infatti, qualora i singoli soci di una società di persone abbiano chiesto di avvalersi della definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del decreto legge 119/18, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello consequenziale emesso nei confronti dei soci mantengono la propria autonomia. Di conseguenza, con riferimento all’autonomo avviso di accertamento emesso nei confronti della società, non è consentito invocare la sussistenza del presupposto, costituito dalla richiesta di definizione agevolazione della lite fatta dal singolo socio, atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si esplica e con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (Ires ed Irpef). Pertanto, la definizione agevolata ottenuta dalla società di persone o dai singoli soci non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti, rispettivamente, dei singoli soci e della società, riguardo ai quali l’ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento (cfr. Cass. 14147/2021 e 15076/2020).