Senza una domanda di fruizione del beneficio fiscale per il periodo d’imposta specifico, non esiste in capo all’amministrazione finanziaria né al giudice l’obbligo di riconoscere l’esenzione Irap, spettante ma non consentita in relazione all’anno per cui è stata richiesta, negli anni d’imposta successivi. Il contribuente deve fare sempre domanda per fruire dell’agevolazione fiscale.
Lo ha stabilito la Cassazione, che con l’ordinanza 7280 del 7 marzo 2022, ha rigettato il ricorso di una società.