Nel reverse charge il lieve ritardo nell’autofatturazione effettuata prima della liquidazione periodica non è punibile ai fini dell’omesso versamento ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997; mentre, per il ritardo oltre tale momento, scatta la sanzione che va comunque irrogata in misura proporzionale all’entità del ritardo.
Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza 8283 del 15 marzo 2022, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.