Il legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta e sottoscrittore della dichiarazione dei redditi è responsabile per le obbligazioni tributarie dell’ente anche se l’amministrazione finanziaria non prova la sua concreta ingerenza nell’attività gestoria dell’associazione.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 8525 del 16 marzo 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.