Le società risultanti dalla scissione sono responsabili in solido ed illimitatamente per i debiti fiscali, gli interessi e le sanzioni, antecedenti la scissione. E ciò perché le obbligazioni tributarie in materia sono regolate da una disciplina speciale rispetto a quelle civilistiche, alle quali sono posti precisi paletti ai sensi degli articoli 2506 bis e quater c.c. Tale responsabilità solidale ed illimitata si applica sia in caso di scissione totale che di scissione parziale, senza limite quantitativo delle quote di patrimonio netto assegnate.
Lo ha ricordato la Cassazione, con l’ordinanza 15477 del 16 maggio 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.