Non si determina plusvalenza sulle spese sostenute per cancellare le ipoteche dal terreno edificabile ceduto. Gli esborsi sostenuti dal contribuente per cancellare i gravami rientrano infatti nel concetto di costo inerente che, ai sensi dell’art. 68 del tuir, va aggiunto al costo di acquisto o costruzione del bene.
Lo ha ricordato la Cassazione con ordinanza 18252 del 7 giugno 2022 con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.