L’amministrazione finanziaria può essere condannata a risarcire il contribuente se la pretesa erariale si rivela temeraria: l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c. può non essere proposta nello stesso giudizio in cui si è verificato il fatto lesivo, qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede, nel qual caso ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 26920 del 13 settembre 2022, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.