Gli interessi passivi sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito in parola, esclusivamente se l'operazione cui accedono, per sua natura, sia rapportabile ai ricavi prodotti dall'attività aziendale: siffatta deducibilità è stata esclusa nelle ipotesi in cui detti interessi non scaturiscano da un'operazione potenzialmente idonea a produrre utili, come nel caso in cui ci si trovi in presenza di interessi moratori dovuti in conseguenza dell'omesso o del tardivo versamento di somme dovute dall'impresa.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 28740 del 4 ottobre 2022, con cui ha rigettato il ricorso di una società.