Le sanzioni tributarie e quelle amministrative non possono essere trasmesse agli eredi. E ciò anche ove si tratti di soprattasse che, per effetto della sostituzione con sanzioni pecuniarie di uguale importo ex art. 26, comma 1 del d.lgs. 472/1997, sono divenute sanzioni a tutti gli effetti.
Lo ha ricordato la Cassazione con ordinanza 31420 del 25 ottobre 2022, con cui ha accolto il ricorso di alcuni contribuenti.