Illegittimo l’accertamento fiscale ante tempus che è sì nato a tavolino, ma poi si è sviluppato attraverso l’accesso alla sede della società contribuente per l’acquisizione di ulteriori documenti. Non risulta rispettato il termine per l’emissione dell’atto impositivo di sessanta giorni dal rilascio alla parte privata di una copia del verbale di chiusura delle operazioni. E ciò a maggior ragione quando un vero atto di chiusura non c’è, ma l’accertamento scatta direttamente dopo l’ultimo verbale giornaliero.
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza 31748 del 27 ottobre 2022, con cui ha accolto il ricorso di una società.