Va annullato l’intero procedimento perché la banca non risulta da subito evocata nel giudizio di opposizione proposto dal contribuente contro il pignoramento di crediti presso terzi promosso dall’Agenzia entrate riscossione: vale anche per l’esecuzione “diretta” ex articolo 72 bis del dpr 602/73, infatti, il principio secondo cui nell’espropriazione presso terzi si configura sempre il litisconsorzio necessario fra creditore, debitore diretto e terzo pignorato.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 31850 del 27 ottobre 2022 con cui ha accolto il ricorso di una contribuente.