La rinuncia al credito come condizione per il riacquisto del materiale è soggetta ad Iva. L’assunzione dell’obbligo di non fare corrisponde ad un corrispettivo aggiuntivo al prezzo corrisposto per il riacquisto di un macchinario da fatturare.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 32598 del 4 novembre 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.