Nell'ambito dei bonus edilizi, la cessione della detrazione richiede la effettiva esecuzione degli interventi, non essendo sufficiente il mero pagamento in acconto o in via anticipata, e ciò anche al di fuori del cd. "superbonus".
E' legittimo il sequestro del credito, sul portale delle Entrate, nella disponibilità del fornitore che ha concesso il c.d. "sconto in fattura" o di terzi cessionari. Infatti, devono ritenersi "operazioni inesistenti" le fatture emesse in acconto rispetto alla materiale esecuzione delle opere nel caso in cui si intende monetizzare tramite cessione il credito senza aspettare la fine del cantiere, posto che:
e nel Sal non possono, naturalmente, essere incluse le lavorazioni non ancora eseguite, per quanto fatturate e pagate (ed il professionista non può rilasciare il visto di conformità). Il pagamento in acconto rileva, al contrario, nel solo caso in cui si utilizzi la detrazione in dichiarazione dei redditi (ef il professionista, nel rilascio del visto, potrà limitarsi a verificare il pagamento delle fatture "in acconto").
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 42012 dell’8 novembre 2022 con cui ha rigettato il ricorso dei rappresentanti di alcune società in relazione al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.