Nel caso di applicazione in fattura di un’aliquota Iva eccedente quella prevista, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata e fatturata. L’esercizio del diritto di detrazione presuppone l’effettiva realizzazione di un’operazione assoggettabile all’imposta nella misura dovuta.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 32900 dell’8 novembre 2022, con cui ha rigettato il motivo di ricorso della società contribuente relativa alla detrazione Iva.