Il verbale di richiesta e acquisizione di documenti vale come chiusura delle operazioni e legittima l’accertamento: lo stesso infatti può fungere da verbale di chiusura delle operazioni ai sensi dell’art. 12 comma 7 della legge 212 del 2000 facendo decorrere il termine dilatorio di 60 giorni per l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente. A tal fine non è necessaria l’esistenza di un processo verbale di constatazione.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 36131 del 12 dicembre 2022, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.