Illegittimo l’avviso di accertamento con redditometro al contribuente il quale dimostra che le somme contestate non sono maggior reddito ma la restituzione di un prestito. Non spetta al contribuente provare la provenienza lecita delle somme (nel caso di specie restituitegli dalla società di cui era socio ed amministratore) e che queste abbiano scontato l’imposta.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 36711 del 15 dicembre 2022, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.