Gli interessi erariali si prescrivono in cinque anni. Essi, infatti, costituiscono un’obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall’obbligazione principale. Per essi non è prevista una disciplina speciale, a differenza delle sanzioni, ma si applica la norma di diritto comune rappresentata dall’art. 2948, n. 4 c.c.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 2044 del 24 gennaio 2023 con cui ha rigettato sul punto il motivo di ricorso di Ader.