Non soggetta ad imposta di registro la scrittura privata non autenticata di riconoscimento di debito che è prodotta in giudizio a fini probatori: il deposito nel procedimento contenzioso, infatti, non costituisce un «caso d’uso» che fa scattare il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa previsto dall’articolo 6 del testo unico. Il documento che ha soltanto la natura di riconoscimento di un debito, per quanto certo, non ha per oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale.
Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con sentenza 7682 del 16 marzo 2023, che mettono fine a un contrasto di giurisprudenza.