L’amministrazione finanziaria non può dedurre l’interposizione fittizia di una società in un’operazione di compravendita immobiliare se non prova l’effettivo possesso da parte della cedente/interponente del reddito conseguito dall’acquirente.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 9890 del 13 aprile 2023, con cui ha accolto i ricorsi congiunti della società contribuente avverso l’accertamento dell’Agenzia delle entrate: l’avviso deduceva un’interposizione dell’acquirente nella cessione dell’immobile già di proprietà della ricorrente.