Per la configurabilità del reato di indebita compensazione di cui all’articolo 10 quater del decreto legislativo 74/2000, non si può fare riferimento alla nozione di credito inesistente previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 471/97 che prevede la mancanza dei presupposti costitutivi e l’impossibilità a ricavare l’inesistenza dei controlli automatizzati del fisco. Tale definizione rileva solo in ambito strettamente tributario.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 16353 del 18 aprile 2023, con cui ha accolto la tesi sostenuta nel ricorso dell’imputato avverso la condanna per i delitti di indebita compensazione di crediti inesistenti, quando dagli atti dell’Agenzia delle entrate era emersa con certezza l’inesistenza dei crediti posti in compensazione.