Quando l’avviso di accertamento è annullato, l’amministrazione finanziaria restituisce al contribuente il tributo versato in eccedenza più interessi. E per il calcolo di questi ultimi si considera anche l’aggio, cioè la somma pagata al concessionario della riscossione, che pure non ha natura strettamente tributaria ma costituisce la remunerazione per l’attività esattoriale: l’onere, infatti, ha comunque natura accessoria al tributo, anzi, possiede un carattere «funzionalmente tributario» nel momento in cui consente il funzionamento del sistema dei diritti costituzionali, esattamente come le imposte e le tasse.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 11025 del 26 aprile 2023 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.