In tema di sospensione feriale dei termini, la l. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 pur nel più ampio contenuto assicurato dai numerosi interventi della Corte Costituzionale, è applicabile ai soli termini processuali, con esclusione dei termini endo-procedimentali, che cadenzano il procedimento amministrativo sino all'emissione del provvedimento amministrativo. Ne deriva che non si applica tale periodo di sospensione al termine dilatorio di sessanta giorni per l’emissione dell’avviso di accertamento a seguito della consegna del pvc.
Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza 10584 del 23 aprile 2023, con cui ha rigettato il ricorso di una società.