Il diritto di rimborso dell’Irap deducibile in via forfettaria dalle imposte sui redditi, pari al 10 per cento del tributo versato, non decade per la sola mancata presentazione dell’istanza telematica, quando i contribuenti hanno comunque presentato, in precedenza e tempestivamente, istanza ordinaria di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del dpr 602/73.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 11974 del 5 maggio 2023, con cui ha accolto il ricorso dello studio legale e dei suoi associati.