In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti opera la preclusione al patteggiamento posta dall'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento. Inoltre si applica anche la confisca obbligatoria sui beni dell’imputato.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con sentenza 21059 del 17 maggio 2023, ha accolto il ricorso della Procura di Bergamo.