La società non può essere considerata di comodo se fornisce come prova di situazioni oggettive tali da impedire il superamento del test di operatività la necessità di attendere il riparto finale di un fallimento al fine di incassare un rilevante credito chirografario e la difficoltà di alienare alcune partecipazioni possedute.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 16810 del 13 giugno 2023, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.