Legittima l’applicazione dell’imposta di registro all’aliquota del 3 per cento ai fini della tassazione del lodo arbitrale che dispone il trasferimento coattivo di azioni in esecuzione di un contratto preliminare di cessione a titolo oneroso di azioni. La tassazione del trasferimento delle quote soggiace alla stessa tassazione prevista per il pagamento del corrispettivo fiscalmente prevalente, assoggettato alla maggiore imposta proporzionale.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 17359 del 16 giugno 2023, con cui ha rigettato il ricorso della società contribuente.