In tema di processo tributario, per ottenere il rimborso può essere proposto soltanto nei confronti di un provvedimento di diniego esplicito o implicito, la cui inesistenza – dovuta al mancato decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione – ne comporta l'inammissibilità per difetto dell'atto impugnabile, quale presupposto processuale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Lo ha ricordato la Cassazione con ordinanza 17252 del 15 giugno 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.