Il diniego espresso avverso un’istanza di rimborso che risulti notificato dall’ufficio successivamente alla formazione del silenzio-rifiuto già impugnato dal contribuente rende il ricorso di quest'ultimo inammissibile, dovendo il contribuente procedere ad impugnare il diniego espresso.
È quanto è stato sancito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 20837 depositata il 18/07/2023.