Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del dpr 600/1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Nella determinazione del reddito l’ufficio deve considerare i dati reali qualora si accerti che il contribuente abbia tenuto contabilità in modo regolare ed avendo effettuato le liquidazioni Iva periodiche e la comunicazione Iva annuale.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 22261 del 25 luglio 2023, con cui ha rigettato il ricorso in revocazione (per la fase rescissoria) dell’Agenzia delle entrate.