Nonostante l'invio tardivo della comunicazione ENEA (oltre i 90 giorni dal completamento dell'intervento), non opera la decadenza dal diritto all'ecobonus (art. 14, DL n. 63/2013 e commi 344-347 dell'art. 1, Legge n. 296/2006), posto che tale conseguenza non è espressamente prevista da alcuna disposizione in materia.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di Firenze, nella sentenza n.141/03/2023, che si pone in contrasto con quanto recentemente affermato Cassazione, con la pronuncia n. 34151 del 21/11/2022.