Legittimo l’avviso di accertamento che, per la ricostruzione dei ricavi occulti, riporti lo stralcio delle comunicazioni telematiche contenute nel cd. spesometro integrato. Si tratta infatti di elementi ritenuti sufficienti a sostenere il contenuto del provvedimento adottato e a consentire la difesa del contribuente, a maggior ragione quando costui non abbia tenuto un comportamento collaborativo non ottemperando alla richiesta dell’ufficio di produzione documentale e legittimando l’emissione di un accertamento induttivo “puro”.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 24351 del 10 agosto 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.