Il diniego di autotutela dell’amministrazione finanziaria in relazione ad un atto divenuto definitivo non può essere impugnato per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, ma soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto. La rimozione dell’atto da parte dell’amministrazione finanziaria può avvenire soltanto se sussistono ragioni di rilevante interesse generale, originarie o sopravvenute, mentre non può essere accolta l’impugnazione proposta dal contribuente che contesta vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo.
Lo ha ricordato la Cassazione con ordinanza 25659 del 4 settembre 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.