Legittimo l’accertamento analitico induttivo con cui si contesta la sottofatturazione o l’occultamento di operazioni vendita sulla base delle rilevate differenze tra rimanenze finali e iniziali rispettivamente indicate in bilancio e nel libro inventari della società.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 26484 del 13 settembre 2023 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.