Il rimborso della prima rivalutazione del valore dei terreni è dovuto quando si è in presenza del pagamento della prima rata dell’imposta sostitutiva della successiva rivalutazione. Il termine di 48 mesi decorre dal versamento delle rate della prima rivalutazione.
Lo chiarisce la Cassazione l’ordinanza 26968 del 21 settembre 2023, con cui ha accolto il ricorso del contribuente.