L’avviso di liquidazione emesso in relazione a un atto giudiziario deve contenere l’indicazione dell’imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta liquidata. Il generico riferimento ad un «atto giudiziario» di una certa autorità giudiziaria, senza data e numero, e il riferimento ad un numero di repertorio, non bastano per informare il contribuente se non viene esplicitato il modus operandi della liquidazione.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 28584 del 13 ottobre 2023, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.