Ai fini del reato di emissione di false fatture, non basta la fattura falsa a far scattare la condanna per l’imprenditore. E ciò perché l’operazione è sì inesistente, ma solo sul piano soggettivo: il reato ex art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, invece, si configura se sussiste la finalità di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi/dell’Iva e non quando, come nel caso di specie, l’imputato faccia fatturare la merce, effettivamente venduta, ad altra società in quanto dichiarato fallito e quindi impossibilitato ad operare.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 42497 del 18 ottobre 2023, con cui ha accolto il ricorso di un imputato.