Il diniego di rimborso dell’Agenzia delle entrate comunicato al commercialista è valido solo se nella nota il riferimento all’istanza del contribuente è collegato alla posizione di quest’ultimo. Se non è possibile ravvisare un collegamento diretto e consequenziale con la richiesta di rimborso, allora la comunicazione non può valere come diniego espresso del rimborso richiesto ma solo come risposta ad un’istanza di accesso agli atti.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 30030 del 30 ottobre 2023, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.