Nel processo tributario la specificità dei motivi di appello è desumibile dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso e non solo dalla parte specifica formalmente “dedicata” ai motivi di impugnazione.
Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza 30217 del 31 ottobre 2023, con cui ha accolto il ricorso di una contribuente.