In tema di cessioni intracomunitarie, l’esenzione Iva è subordinata alla prova, da parte del cedente, che il bene sia stato spedito o trasportato in altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, detto bene abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione. Sono sufficienti a tal fine le fatture accompagnatorie, equiparate ai documenti di trasporto, i pagamenti relativi alle prestazioni in oggetto, effettuati con mezzi tracciabili, le dichiarazioni dei terzi clienti e gli elenchi Intrastat.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 30889 del 6 novembre 2023, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.