Decade dalle agevolazioni prima casa il contribuente già titolare, al momento del secondo acquisto, di un immobile, anche se adibito ad uso promiscuo: tale immobile, infatti, non può ritenersi inidoneo all’uso come abitazione, come dimostrato dal fatto che il contribuente vi avesse fissato la residenza per anni. Pertanto il contribuente non può acquistare una nuova abitazione nello stesso Comune con i benefici prima casa.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 30585 del 3 novembre 2023, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.