Illegittimo l’accertamento analitico induttivo dell’Agenzia delle entrate che addossa tutti i maggiori ricavi presunti al solo gestore dell’attività di gioco e scommesse, senza tener conto della quota esercenti emergente dalla contabilità dichiarata. La contabilità del contribuente, infatti, è idonea a fondare presunzioni gravi precise e concordanti anche per la parte dei ricavi non dichiarati ma, per il principio di capacità contributiva, devono essere considerati i costi correlati.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 31993 del 17 novembre 2023, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.