L’impugnazione, da parte del contribuente, del provvedimento di diniego di annullamento parziale in autotutela di una cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione può essere accolta solo in caso di rilevanti interessi di natura generale dell’amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto: non basta, in altri termini, in relazione alla parte residua, allegare un interesse individuale, come ad esempio l’esistenza di un errore formale nella compilazione di alcuni quadri dichiarativi.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 33610 dell’1 dicembre 2023, con cui ha rigettato il ricorso di una società.