Ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale (art.43, lett.f) d.P.R. 131/86), nella nozione di ‘titoli’ a tal fine indicata dalla legge non rientrano le quote di partecipazione in srl o in società personali, in quanto non equiparabili né ai titoli di credito né al denaro; ne consegue che, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 34507 dell’11 dicembre 2023, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.