In caso di silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso, il termine di prescrizione decennale decorre da quando quest’ultimo si forma, cioè alla scadenza dei novanta giorni successivi. Ciò anche se si tratta della norma residuale di cui all’art. 21, comma 2 del d.lgs. 546/1992 che prevede il termine di decadenza biennale.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 1671 del 16 gennaio 2024 con cui ha accolto il ricorso di una società.